Accesso civico

Sezione:

Accesso civico

Accesso Civico Semplice (D.Lgs. 33/2013 art. 5 comma 1)

La richiesta di accesso civico deve essere presentata all’ufficio di segreteria dell’Ordine 

Via mail a: ordinefriuliveneziagiulia@conaf.it

Via posta ordinaria, a: Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del FVG Via D’Aronco, 9 – 33100 Udine

Ricevuta la richiesta, il referente si adopera, affinché il documento, l’informazione o il dato richiesto, sia pubblicato nel sito e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione. Nel caso in cui il documento/dato/Informazione sia stato già pubblicato, questi indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In caso di mancata pubblicazione o di ritardo, il richiedente può fare ricorso al Presidente che, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e indicando il relativo collegamento istituzionale. Il Presidente titolare del potere sostituivo dell’Ordine è la dottoressa Monica Cairoli dottore forestale. 

Accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013 art. 5 comma 2)

La richiesta di accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall’ente ulteriori rispetto a quelli c.d. a pubblicazione obbligatoria e deve essere presentata a all’Ufficio di Segreteria dell’Ordine

recapiti:

Via mail a: ordinefriuliveneziagiulia@conaf.it

Via posta ordinaria, a: Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del FVG Via D’Aronco, 9 – 33100 Udine

Ai sensi del D. Lgs. 33/2013 ai sensi dell’art. 5 comma 2:   “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti dell’ente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis che disciplina altresì le ipotesi di rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso”

L’istanza può essere trasmessa per via telematica , il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, anche sentendo il Garante per la protezione dei dati personali se necessario.

Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.